Per prima cosa è importante fare distinzione tra un impianto fotovoltaico (finanziabile dalla presente normativa statale) e un impianto solare termico (non incentivabile dalla presente normativa statale). Entrambe le tipologie d’impianto utilizzano il sole come fonte energetica, ma mentre i primi trasformano direttamente la radiazione solare in energia elettrica, i pannelli solari termici utilizzano l’energia termica del sole per riscaldare l’acqua da utilizzare per uso igienico sanitario o per il riscaldamento degli ambienti.
Hanno diritto agli incentivi gli impianti fotovoltaici entrati in esercizio tra la data di emanazione del provvedimento (19 febbraio 2007) e il 31 dicembre 2008. Dal primo gennaio 2009 le tariffe saranno ridotte del 2 per cento.
Gli impianti fotovoltaici della potenza massima di 1200 kW, dovranno essere realizzati nel rispetto dei decreti interministeriali del 28 Luglio 2005 e 6 Febbraio 2006. Tali impianti inoltre non dovranno aver beneficiato delle tariffe dei medesimi decreti.
Gli impianti fotovoltaici che potranno essere realizzati sono stati suddivisi in tre differenti classi di potenza alle quali verranno riconosciute, per venti anni, le tariffe incentivanti riportate nella seguente tabella:
| Potenza nominale impianto |
Non integrati |
Parziamente Integrati |
Integrati |
| 1 = P = 3 |
0,40 |
0,44 |
0,49 |
| 3< P = 20 |
0,38 |
0,42 |
0,46 |
| P > 20 |
0,36 |
0,40 |
0,44 |
Sono inoltre previsti premi aggiuntivi per gli impianti abbinati a utenze di unità immobiliari e/o edifici per i quali si effettuino interventi di risparmio energetico certificato.
Beneficiari
Possono beneficiare delle tariffe di cui all’art. 6 ( Decreto Ministeriale del 19/02/07) e del premio di cui all’art. 7:
a) le persone fisiche;
b) le persone giuridiche;
c) i soggetti pubblici;
d) i condomini di unità abitative e/o di edifici
Scadenze
- Le domande dovranno essere inoltrate esclusivamente nei periodi dal 1° al 31 marzo, dal 1° al 30 giugno, dal 1° al 30 settembre e dal 1° al 31 dicembre di ciascun anno.
- Entro sessanta giorni dall’entrata in funzione dell’impianto occorre inviare proprio Comune:
• Documentazione di conformità dell’impianto alle norme CEI;
• Scheda tecnica dell’impianto;
• Certificazione di collaudo;
• Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata